DELLA
Statuto allegato sotto la lettera “C” al Verbale per autentica Notaio Augusta Maria Massari sottoscritto in Fasano (Br) alla frazione Pezze di Greco in data 15 marzo 2023 Repertorio n.5863 Raccolta 4262 registrato presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Brindisi il 04 aprile 2023 al n.3256 serie 1T.
Società iscritta quale Impresa Sociale presso il Registro Imprese della CCIAA di Brindisi al n.81004540746. Rea 166778.
a.d. 2023
La Statuto della Società Ope-Artigiana di Mutuo Soccorso – Pezze di Greco, approvato dall’Assemblea dei soci del 15 marzo 2023, segna un momento di svolta organizzativa e strategica per il nostro sodalizio e lo adegua agli obbligatori dettami moderni, nel tempo in cui lo stesso si approssima a festeggiare il centenario della sua fondazione.
Dal lontano 1927, la “Società” come tutti siamo abituati a chiamarla, ha rappresentato un punto di riferimento per la nostra comunità, fornendo servizi per i soci defunti e creando momenti di aggregazione sociale. Possiamo dire oggi che i soci fondatori, nella Pezze di Greco di inizio ventesimo secolo furono dei visionari, immaginando un mondo che stava evolvendosi, nel quale le necessità primarie delle persone dovevano essere soddisfatte, anche, da organismi intermedi, che svolgessero una funzione sociale e, in qualche modo, di integrazione con le funzioni dello Stato.
In questa prima parte del ventunesimo secolo è toccato al Consiglio di Amministrazione, che ho l’onore di presiedere, cercare e proporre un modello nuovo di vita associativa, alla luce delle novità legislative intervenute, facendo tesoro di quanto ereditato da chi ci ha preceduti in termini di iniziative, realizzazioni e creazione di tessuto di relazioni umane.
Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo settore – che disciplina, in modo organico, le innumerevoli e variegate realtà associative del mondo del volontariato, denominate, in maniera sintetica “Enti del Terzo
Settore – ETS”, è diventato il riferimento normativo a cui il nostro sodalizio si è ispirato per l’elaborazione del nuovo Statuto.
Il Codice ha provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore al fine di “sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e118, quarto comma, della Costituzione” – come recita l’art. 1 – punto 1 .
Il nostro Statuto, in coerenza con quanto previsto dal Codice e sulla base del principio costituzionale della sussidiarietà, intesa come stretta interazione ed integrazione con le funzioni dello Stato, definisce ambiti ulteriori di competenza, rispetto agli Statuti sociali precedenti, al fine di offrire ai soci e a tutta la comunità, modalità nuove di offerta di servizi sociali, assistenziali, culturali.
Disciplina, inoltre, la vita associativa (organi sociali, gestione finanziaria, gestione del patrimonio, etc.) e rimanda a regolamenti interni, da approvare successivamente, ulteriori dettagli organizzativi.
E’ una grande sfida ed un grande progetto quello che ci siamo permessi di proporre ai Soci e che questi hanno condiviso con l’unanime approvazione del presente Statuto.
E’ un cammino nuovo quello che la “Società” ha davanti a sè, si sono poste le basi per una realtà che vuole continuare ad essere presente fornendo servizi ai soci in maniera nuova, moderna, in stretto rapporto con le altre realtà associative, con le Istituzioni e con il territorio. La Società, in questa nuova dimensione, potrà e dovrà rappresentare un esempio per organizzazioni simili e che si prefissano gli stessi scopi, orientandosi verso un orizzonte nuovo che vada oltre gli interessi locali della comunità a cui appartiene per fondazione ed assumendo una veste più universale sia in termini di obiettivi istituzionali sia in termini di crescita personale dei singoli soci.
Lo Statuto approvato il 15 marzo 2023 sono sicuro rappresenterà un grande punto di riferimento per continuare ad essere una realtà ispirata ai valori della solidarietà, sempre antichi ma costantemente moderni e focalizzati sulle prospettive future della nostra Società.
Il Presidente della Società Ope-Artigiana di Mutuo Soccorso Pezze di Greco – ETS
Dott. Rufino De Felice
STATUTO SOCIETÀ OPE-ARTIGIANA DI MUTUO SOCCORSO- PEZZE DI GRECO – ENTE DEL TERZO SETTORE
TITOLO I
Denominazione sociale
Art. 1 – Denominazione sociale
È costituita ai sensi della legge 15 aprile 1886 n. 3818 e sue successive modificazioni, la Società di Mutuo Soccorso denominata “Società Ope-Artigiana di Mutuo Soccorso-Pezze di Greco – Ente del Terzo Settore” che opera nella disciplina delle leggi dello Stato e di quelle dell’onore, della lealtà, dell’amicizia e della fraternità. Nel seguito sarà indicata come “S.O.M.S – Pezze di Greco – E.T.S.”.
Essa, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili, è un Ente del Terzo Settore.
Sede sociale
Art. 2 – Sede
La Società ha sede nel Comune di Fasano – Pezze di Greco (1).
Essa potrà istituire sedi secondarie, rappresentanze, filiali. Il trasferimento della sede della Società nell’ambito dello stesso Comune spetta al Consiglio di Amministrazione.
Durata
Art. 3 – Durata
La durata della Società è indeterminata, salvo scioglimento anticipato.
Scopi e finalità
Art. 4 – Scopi
In conformità alle disposizioni della legge n. 3818/1886, la S.O.M.S – Pezze di Greco
E.T.S è apolitica ed apartitica. Essa non ha fini di lucro, né di speculazione economica o di altro tipo.
La Società ha scopi culturali, ricreativi ed assistenziali nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.
In particolare si propone di:
Le finalità, gli scopi e modalità delle attività svolte dalla S.O.M.S – Pezze di Greco – E.T.S, di cui agli art. 4 e 5 (2) vengono normate da Regolamenti appositamente predisposti dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall’Assemblea Generale.
Art. 5 – Finalità di interesse generale
La Società non si prefigge alcun fine di lucro e mira al vicendevole soccorso morale, materiale ed intellettuale dei Soci secondo i valori di solidarietà espressi dalla Costituzione della Repubblica Italiana nei suoi principi fondamentali.
Essa, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, persegue le seguenti finalità di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al comma 1, lettere a), d), i), k), l), t), y) e z) dell’art. 5 del D.lgs. n. 117/2017 a favore dei propri Soci, ovvero:
Art. 6 – Clausole
Le clausole contenute nel presente articolo sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.
Art. 7 – Raccolta fondi e donazioni
La Società può esercitare, a norma dell’art. 7 del D.lgs. n. 117/2017, attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni, contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.
Nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, eventuali lasciti o donazioni a favore della Società per un fine determinato avente carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale. Le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità alla destinazione fissata dal testatore o dal donatore.
In accordo con il comma 2 art. 7 della legge 117/2017 è possibile realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
Art. 8 – Associazionismo
La Società può essere collegata con altre società di mutuo soccorso ed opera secondo gli orientamenti generali dati dalle stesse nella sua più ampia autonomia. Essa può aderire ad una associazione, federazione o società di mutuo soccorso che opera nel settore socio/sanitario nazionale, affine ai propri scopi.
Art. 9 – Patrimonio sociale
TITOLO II
Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento delle finalità, scopi e attività previste dallo statuto, ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità mutualistiche.
Esso è costituito da:
Art. 10 – Fondi Sociali
I fondi sociali devono essere impiegati nei seguenti modi:
È compito del Consiglio di Amministrazione provvedere, nei termini di legge, al deposito del bilancio consuntivo presso gli uffici previsti dalle Norme in vigore per il Terzo Settore.
La Società ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto sociale.
Gli utili o avanzi di gestione, saranno obbligatoriamente ed esclusivamente impiegati, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
TITOLO III
Soci – Diritti e doveri
Art. 11 – Soci
Il numero dei Soci è illimitato e possono iscriversi, in qualità di soci ordinari, tutte le persone fisiche maggiori di età, senza distinzione di sesso, etnia o religione nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto e dei Regolamenti approvati dall’Assemblea Generale dei Soci, che presentano cumulativamente i seguenti requisiti:
Il Consiglio di Amministrazione può eccezionalmente deliberare l’ammissione degli aspiranti Soci anche se non in possesso dei requisiti di cui ai punti 1 e/o 3.
I soci della S.O.M.S – Pezze di Greco – E.T.S. alla data di approvazione del presente Statuto sono quelli risultanti dal “libro dei Soci” Società Ope-Artigiana di Mutuo Soccorso- Pezze di Greco con tutte le classificazioni esistenti, anzianità e la relativa situazione dei crediti e debiti per singolo socio alla data di approvazione del presente Statuto.
I Soci si distinguono in:
1. Soci Ordinari
I Soci ordinari sono tenuti all’osservanza del presente Statuto, dei Regolamenti e di tutte le deliberazioni regolarmente prese dall’Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.
Essi sono tenuti al pagamento del contributo annuo e della quota di iscrizione, usufruiscono dei vantaggi mutualistici che la Società accorda loro e partecipano a tutte le iniziative indette dalla stessa.
I Soci ordinari partecipano all’Assemblea Generale con diritto di voto e possibilità di candidarsi per le cariche sociali secondo le norme statutarie e il relativo Regolamento.
La domanda di ammissione, da presentare personalmente dall’aspirante Socio e con istanza diretta al Presidente della Società, costituisce accettazione incondizionata delle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti e lo impegna al rispetto delle deliberazioni degli Organi Sociali.
Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati, in carta semplice, i certificati di nascita, di cittadinanza, ed una foto formato tessera e i recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali.
La domanda di ammissione sarà munita di un numero d’ordine progressivo e verrà affissa all’apposito Albo della Società per otto giorni consecutivi, decorsi i quali verrà sottoposta all’esame del Consiglio di Amministrazione, che la valuterà nella sua prima riunione successiva, deliberando sull’accoglimento o meno in seduta ordinaria ed a scrutinio segreto entro tre mesi dalla presentazione della stessa.
La delibera di ammissione deve essere comunicata ugualmente per iscritto e deve essere annotata, a cura dello stesso Consiglio di Amministrazione, nel registro dei soci.
Ai richiedenti non ammessi sarà comunicato, entro quindici giorni dalla relativa deliberazione consiliare ed a mezzo raccomandata, la mancata ammissione, senza causale esplicativa, avverso la quale non è ammesso alcun ricorso. La domanda di ammissione può essere ripresentata non prima di un anno.
Dal momento dell’accoglimento della domanda l’aspirante Socio assumerà la qualità piena di Socio, con tutti i diritti e gli obblighi relativi. Da tale data decorrerà l’anzianità di iscrizione del Socio. Egli dovrà pagare la prevista quota di ammissione entro un anno, il cui importo verrà stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
Il domicilio del Socio, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei Soci.
La Società è tenuta ad aggiornare il predetto libro con le indicazioni comunicatele dai Soci con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
2. Soci Onorari
I Soci e i cittadini, italiani e stranieri, che onorano la mutualità, il lavoro, l’arte, la cultura, la scienza, la religione, le attività sociali, possono essere proclamati, per meriti straordinari, Soci Onorari.
La proclamazione avviene per acclamazione dell’Assemblea, su proposta del Presidente della Società, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
I Soci Onorari, non Soci Ordinari, hanno tutti i diritti di questi ultimi tranne il diritto di voto nell’assemblea e quello di usufruire dei servizi funebri e tumulazione nella cappella gentilizia.
I Soci Ordinari nominati Soci Onorari conservano tutti i diritti e sono esentati dal pagamento dal contributo annuale.
Soci volontari e lavoratori
Art. 12 – Soci Volontari
Sono i Soci che mettono a disposizione delle attività sociali il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; inoltre non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dalla Società soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del D.lgs. n. 117/2017.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Società.
I nominativi dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro ed a favore degli stessi deve essere stipulata idonea assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 13 – Soci Lavoratori
La Società si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Soci.
La Società, tuttavia, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.
Art. 14 – Esclusione e sanzioni disciplinari dei soci
3.sospensionefinoadunmeseperoltraggioaicomponentidegliorganisocialie/operoffeseal decoro personale dei Soci e persomma di treammonizioni scritte;
Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso un ricorso da inoltrare, nei modi e nei tempi di cui al art. 33, al Collegio dei Probiviri, che deciderà a maggioranza.
Il provvedimento disciplinare diventa esecutivo solo dopo la definizione del ricorso, se presentato, e contestualmente viene trascritto sull’apposito registro delle sanzioni disciplinari.
Il Socio sospeso perde ogni diritto legato alla sua qualità di socio, eccezion fatta, per il caso di intervenuto decesso, di ricovero presso il locale cimitero e della corresponsione di tutte le spese funebri.
Art. 15 – Cancellazione dei soci
I Soci potranno recedere volontariamente dandone comunicazione entro il 30 di settembre di ogni anno, nel rispetto delle norme stabilite dal Regolamento.
Il recesso produrrà i propri effetti dal 1° gennaio dell’anno successivo. I diritti derivanti dallo status di Socio non sono trasferibili.
Il Socio che abbia cessato di appartenere alla Società non ha, in ogni caso, diritto alla ripetizione di quanto versato né ha alcun diritto sul patrimonio.
Art. 16 – Soci morosi
Il Socio è dichiarato moroso:
Art. 17 – Diritti dei soci
Tutti i Soci ordinari, senza alcuna distinzione e discriminazione di sesso e di condizioni, sono elettori ed eleggibili alle varie cariche degli Organi Sociali prescritti dal presente Statuto e dai Regolamenti e hanno il diritto di essere nominati componenti della Commissione elettorale, dei Seggi elettorali e di ogni altra Commissione costituita dal Consiglio di Amministrazione.
Per essere eleggibili si richiedono almeno tre anni di anzianità di iscrizione alla Società, senza essere mai incorsi in sanzioni disciplinari di qualsiasi tipo.
Tutti i Soci hanno il diritto-dovere di prendere parte attiva alla vita della Società, di usufruire dei vantaggi e delle provvidenze di solidarietà, di crescita culturale e civile, promosse o proposte dal Consiglio di Amministrazione, in condizioni di assoluta uguaglianza di manifestare liberamente le proprie opinioni con la parola, lo scritto e con il voto e di assicurare analoga libertà ai consoci.
Per il pieno godimento dei predetti diritti sociali è condizione essenziale ed inderogabile essere in regola con i versamenti nei modi e nei tempi previsti dal presente Statuto e dei pertinenti Regolamenti.
Tutti i Soci hanno il dovere di osservare lo Statuto, i Regolamenti, le Deliberazioni degli Organi Sociali.
I Soci eletti alle cariche sociali hanno il dovere di espletare le relative funzioni e di adempiere ai propri compiti con diligenza, zelo e correttezza, e senza alcun compenso.
TITOLO IV
Organi Sociali – Amministrazione
Art. 18 – Organi Sociali
Gli organi sociali sono:
Vi saranno inoltre un Segretario, un Tesoriere/Cassiere ed eventualmente un Amministratore Contabile.
A tutte le cariche sociali, ad eccezione di quelle di cui all’articolo 30 comma 5 del D.lgs.
n. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Gli Organi Sociali durano in carica un triennio. I componenti degli Organi Sociali sono rieleggibili, a condizione che, a conclusione del loro primo mandato, sia stato approvato dalla Assemblea il conto consuntivo della loro attività pregressa.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è rieleggibile per non più di una volta consecutiva, e successivamente non può essere eletto Presidente per due successive consigliature.
Non possono far contemporaneamente parte degli Organi Sociali i Soci legati da rapporto di coniugio, vincoli di parentela fra loro, sino al secondo grado compreso e affini di primo grado.
Assemblea Generale dei Soci
Art. 19 – Assemblea Generale
L’Assemblea Generale, costituita dai Soci Ordinari nel pieno godimento dei diritti sociali, rappresenta la universalità dei Soci ed è l’Organo sovrano della Società.
Art. 20 – Assemblee Generali ordinarie e straordinarie
L’Assemblea Generale è ordinaria o straordinaria e si tiene nei locali della sede sociale o altro locale idoneo individuato dal Consiglio di Amministrazione.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea (ordinaria e straordinaria) deve essere affisso nella bacheca sociale ove dovrà rimanere per almeno sette giorni precedenti quello fissato per l’adunanza.
Al fine di assicurare la maggiore informazione possibile possono essere utilizzate eventuali altre forme e mezzi di diffusione, decisi dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 21 – L’Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente della Società. L’Assemblea ordinaria può essere convocata straordinariamente dal Presidente della Società, o a richiesta motivata da inoltrare allo stesso, da parte di:
La convocazione deve essere effettuata entro due mesi dalla richiesta. L’Assemblea, ove ne ricorrano gli estremi e su relazione del Collegio dei Probiviri, con il voto favorevole di un decimo dei Soci iscritti aventi diritto, può sospendere gli amministratori, nominando un Commissario, e indire nuove elezioni.
Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci intervenuti.
Art. 22 – Assemblea ordinaria – Modalità di convocazione, svolgimento e compiti
L’Assemblea ordinaria:
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita:
La seconda convocazione non può aversi prima di due ore dalla prima e non oltre, comunque, il giorno successivo.
Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea ordinaria è richiesta la maggioranza assoluta dei Soci presenti e votanti, che siano nel pieno godimento dei diritti sociali.
A parità di voti, le proposte, le richieste, gli ordini del giorno e le mozioni presentate si intendono respinte.
L’Assemblea nomina di volta in volta il proprio Presidente ed il Segretario, abilitato a redigere il verbale.
L’Assemblea ordinaria si tiene almeno due volte l’anno, e cioè:
Possono intervenire all’Assemblea, partecipare alla discussione, votare, presentare proposte, mozioni, interpellanze, richieste e petizioni tutti i Soci che siano nel pieno godimento dei diritti sociali e che non siano sottoposti a provvedimento disciplinare di sospensione.
Le deliberazioni adottate dall’Assemblea, secondo le regole previste, vengono pubblicate in sintesi nell’albo sociale ed entrano in vigore il quinto giorno successivo alla loro approvazione, tranne che nei casi urgenti, quando entrano in vigore il giorno successivo. L’urgenza deve essere deliberata in Assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da un verbale, redatto dal Segretario e sottoscritto da quest’ultimo e dal Presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni.
Il diritto di voto non può essere esercitato dal Socio nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società. In caso contrario tale voto è invalido.
Gli Amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti le loro responsabilità.
Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Il Consiglio di Amministrazione partecipa all’Assemblea. Eventuali assenze devono essere giustificate.
Nell’Assemblea ordinaria per l’approvazione del Bilancio Consuntivo, dell’anno in cui cadono le votazioni, si fisserà la data della elezione delle cariche sociali, che deve avvenire entro l’ultima domenica del mese di Maggio.
Art. 23 – L’Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria delibera in merito:
L’assemblea straordinaria, per le modifiche dello statuto sociale ed elezioni anticipate, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà più uno dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di un ventesimo di essi.
L’assemblea straordinaria, per la cessazione e trasformazione della Società, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di un quarto degli stessi.
È ammesso il voto per delega.
Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci intervenuti.
Il verbale dell’Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.
Consiglio di Amministrazione
Art. 24 – Consiglio di Amministrazione
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.
Si compone di tredici membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall’Assemblea Generale dei Soci tramite elezioni regolate da successivo Titolo V e da un apposito Regolamento che ne detta le modalità e procedure. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i Consiglieri eletti nella sua prima riunione:
I Vice dei rispettivi organi sostituiscono i titolari impediti, assenti o dimissionari sino a nuova nomina, che avverrà nella successiva seduta consiliare, da tenersi entro e non oltre gg. 30 (trenta).
Art. 25 – Consiglio di Amministrazione compiti, attribuzioni e competenze
Il Consiglio di Amministrazione opera come organo collegiale e ha tutti i poteri deliberativi che non sono espressamente riservati all’Assemblea generale dei Soci, al Consiglio dei Probiviri, alla Commissione Elettorale, al Comitato dei Sindaci ed allo stesso Presidente.
In particolare le attribuzioni e le competenze del Consiglio di Amministrazione riguardano:
Art. 26 – Consiglio di Amministrazione funzionamento
I deliberati del Consiglio di Amministrazione consteranno da un processo verbale, redatto dal Segretario e sottoscritto da quest’ultimo e dal Presidente.
I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono le loro funzioni gratuitamente, fatte salve eventuali spese.
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono personalmente e solidalmente responsabili degli atti ai quali ciascuno ha partecipato e votato a favore.
Durante l’esercizio triennale il Consiglio di Amministrazione deve mantenere costante il numero dei suoi componenti. Nel caso di dimissioni o decadenza per altre cause, il Consigliere dimissionario o decaduto verrà sostituito al più presto con la nomina del primo dei non eletti nell’ultima Assemblea Generale convocata per il rinnovo delle cariche sociali.
Qualora le dimissioni riguardassero più del cinquanta per cento del Consiglio di Amministrazione, tale organismo si considererà interamente decaduto e si procederà a nuove elezioni.
Art. 27 – Consiglio di Amministrazione – Convocazione
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente. La convocazione può anche essere richiesta da almeno un terzo (1/3) dei componenti qualora ne faccia formale richiesta scritta, da inoltrare al medesimo.
La convocazione deve precedere di almeno 5 giorni la seduta consiliare, deve riportare l’ordine del giorno e la data, deve essere fatta a mezzo di lettera semplice e affissione all’albo della sede sociale. Tale convocazione può essere inoltrata con modalità telematica.
Nei casi di urgenza potrà essere convocato dal Presidente in deroga a quanto previsto dal comma precedente.
Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente.
Per la sua regolare costituzione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei propri componenti.
Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei votanti.
Il Consiglio di amministrazione può riunirsi anche in audio e in videoconferenza a condizione che:
La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
Il Consigliere che, senza giustificati motivi, si assenta per tre sedute consecutive dal Consiglio di Amministrazione, viene dichiarato decaduto nella successiva seduta consiliare.
L’assenza giustificata deve essere comunicata entro l’inizio della seduta consiliare.
Presidente- Segretario-Cassiere/Tesoriere-Amministratore Contabile
Art. 28 – Il Presidente
Il Presidente è il rappresentante legale della Società, anche di fronte ai terzi nei rapporti civili, sociali e giuridici; ha, inoltre, la firma sociale della Società.
Il Presidente dirige l’attività generale della Società; in particolare:
In casi di particolare urgenza e nella contestuale impossibilità di tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può adottare provvedimenti immediati che, comunque, dovranno essere ratificati dal Consiglio nella prima convocazione successiva.
In caso di assenza o di impedimento momentaneo lo sostituisce il Vice Presidente; a quest’ultimo il Presidente può anche delegare, a sua discrezione, alcune delle proprie attribuzioni.
Nel caso di dimissioni o permanente indisponibilità del Presidente, il Consiglio di Amministrazione entro un periodo non superiore a trenta giorni, deve provvedere all’elezione di un nuovo Presidente, scelto tra i propri membri.
La decadenza del Presidente, in caso di permanente indisponibilità dello stesso, deve essere motivata e deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Eventuali controversie possono essere sottoposte alla valutazione del Collegio dei Probiviri.
Art. 29 – Il Segretario
Il Segretario è scelto fra i Consiglieri. Egli può essere sollevato dall’incarico solo con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione e per gravi addebiti contestatigli, con invito a presentare proprie giustificazioni entro dieci giorni.
Il Segretario dovrà tenere il proprio ufficio nella sede sociale. Il Segretario è il capo dell’Ufficio di Segreteria; deve:
Il Segretario deve essere coadiuvato nelle sue mansioni dal Vice-Segretario che assume le funzioni vicarie in caso di assenza.
Art. 30 – Il Tesoriere
Il Tesoriere è scelto fra i Consiglieri. Deposita assieme al Presidente la propria firma negli istituti bancari di credito o postali, indicati dal Consiglio di Amministrazione, nonché attiva le procedure previste per la gestione telematica dei conti correnti. Si occupa dei pagamenti e delle riscossioni.
Al Tesoriere compete:
Per i pagamenti dovrà farsi rilasciare regolari quietanze dai creditori.
Art. 31 – Amministratore Contabile
L’Amministratore Contabile, qualora se ne ravvisi la necessità, è scelto dal Presidente sentito il Consiglio di Amministrazione fra i Consiglieri ed affianca il Segretario ed il Tesoriere nei loro compiti contabili. L’Amministratore Contabile è sottoposto alle discipline, responsabilità morali e materiali del Segretario e del Tesoriere.
Qualora se ne presenti la necessità, gli incarichi e le mansioni di Amministratore Contabile possono unirsi a quelli del Tesoriere; in questa circostanza i compiti e le responsabilità di Amministratore Contabile e di Tesoriere saranno adempiuti dalla stessa persona.
Organo di controllo (Comitato dei Sindaci)
Art. 32 – Organo di controllo (Comitato dei sindaci)
L’Organo di Controllo è nominato dalla Assemblea Ordinaria in accordo e con i criteri dell’art. 30 della legge 117/2017, anche in forma monocratica, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla legge o qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno.
Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all’art. 2397, comma 2, del Codice Civile devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all’art. 2399 del Codice Civile.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sull’adeguatezza della struttura organizzativa amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento.
All’organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.
L’organo esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità mutualistiche ed attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità delle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.
Qualora all’organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale dei conti e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, viene nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro. Inoltre, l’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione delle complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
Il Comitato dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, questi sono eletti in accordo con quanto previsto dal Titolo V, il Comitato dei Sindaci è eletto nelle forme, nei tempi e per la durata previsti per la elezione degli amministratori. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Comitato dei Sindaci nella sua prima riunione deve nominare il proprio Presidente.
In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un Sindaco, subentra il supplente.
Il Comitato dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni trimestre, su iniziativa del proprio Presidente. Il Sindaco che senza giustificato motivo non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio, decade d’ufficio. Delle riunioni deve redigersi apposito processo verbale. Le deliberazioni del Comitato dei Sindaci devono essere prese a maggioranza assoluta; il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee, o ad almeno due adunanze, durante l’anno solare, del Consiglio di Amministrazione, decadono d’ufficio. La decadenza viene decretata dal Comitato dei Sindaci nella seduta successiva.
Nella inerzia del Comitato dei Sindaci il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, delibera in merito.
I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto su fatti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.
Essi sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi ultimi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
Il Comitato dei Sindaci ha il compito di esaminare ed accertare, sotto il profilo materiale dell’ordine, della diligenza e della buona fede:
Il Comitato dei Sindaci svolge, altresì, il controllo di legittimità degli atti contabili della Società; esamina, inoltre, i bilanci redatti dal Consiglio di Amministrazione, con facoltà di richiesta, di chiarimenti e di correzioni, in caso di errori o di illegittimità. I predetti accertamenti di consistenza di cassa e la esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale devono essere espletati almeno ogni tre mesi.
I Sindaci possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Il Comitato dei Sindaci può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, di tali accertamenti eseguiti deve farsi constare in apposito libro.
Di tutte le operazioni e i riscontri effettuati, con le relative annotazioni ed osservazioni, il Collegio dei Sindaci è tenuto a presentare una esauriente relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, quando richiesto, ed almeno una volta l’anno a corredo del conto consuntivo.
I Sindaci sia collegialmente che individualmente, ove nel caso di una verifica o di un accertamento o di una ispezione, dovessero riscontrare irregolarità, inesattezze, inadempimenti contabili di una certa gravità o ammanchi di qualsiasi specie, hanno l’obbligo di denuncia immediata al Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione urgente, provvederà alla immediata contestazione degli addebiti con invito alla regolarizzazione ed al recupero del danaro, entro il tempo, anche brevissimo, che riterrà.
Contemporaneamente, per ragioni cautelari, il Cassiere sarà sospeso e le relative funzioni saranno affidate, previo inventario sommario, ad un Consigliere delegato dal Presidente.
Resta sempre salvo l’obbligo della denuncia all’Autorità Giudiziaria per i reati commessi, in danno della Società o dei Soci, dal Cassiere o da chiunque altro, Socio o meno, che abbia contribuito a sottrazioni di cassa.
Ogni Socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al Comitato dei Sindaci, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione dell’Assemblea immediatamente successiva. Se la denunzia è fatta da tanti Soci che rappresentano 1/20 dei Soci iscritti, nel pieno godimento dei diritti sociali, il Comitato dei Sindaci deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni-proposte all’Assemblea, convocando immediatamente la medesima se la denunzia appare fondata e vi è necessità e urgenza di provvedere.
Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, i Soci che rappresentano un decimo (1/10) dei Soci iscritti, nel pieno godimento dei diritti sociali, possono denunziare i fatti al Tribunale, che prenderà i provvedimenti del caso.
Art. 33 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri, viene eletto dall’Assemblea Generale dei Soci tramite elezioni regolate dal presente Statuto e da un apposito Regolamento che ne detta le modalità e procedure.
Si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, che durano in carica tre anni e che sono rieleggibili; essi non percepiscono alcun compenso. Il Collegio dei Probiviri, nella sua prima riunione, deve nominare il proprio Presidente.
Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di comporre amichevolmente le controversie che dovessero insorgere, fra i Soci o fra la Società ed i Soci stessi.
Il Presidente, entro 7 giorni dalla ricezione del ricorso, convoca il proprio Collegio. Esso delibera “ex bono et aequo” e senza formalità alcuna.
Non possono essere rimesse alla decisione del Collegio dei Probiviri quelle controversie che per legge non possono essere oggetto di compromesso o che, comunque, sono di competenza esclusiva della Autorità Giudiziaria.
Sono eleggibili i Soci che abbiano compiuto il 45° anno di età, nonché il 10° anno di anzianità di iscrizione.
Il Collegio dei Probiviri ha le seguenti attribuzioni:
Di tutte le decisioni, prese in ordine ai punti sopra citati, viene redatto idoneo verbale in un apposito libro.
Nelle controversie tra Società e Soci, il Collegio dei Probiviri è formalmente investito dei poteri di Collegio arbitrale, nella cui veste giudica con autonomia di procedura e secondo equità, a fini prevalentemente conciliativi.
Il componente del collegio dei probiviri che dovesse essere in relazione di parentela come previsto dall’art 37 con il giudicato, sarà momentaneamente escluso dal collegio giudicante e sostituito dal membro supplente.
TITOLO V
Delle Elezioni e della commissione elettorale
Art. 34 – Commissione elettorale
L’Assemblea Ordinaria, nell’adunanza in cui fissa la data delle elezioni, nei modi e nei tempi di cui all’art. 22, costituisce la Commissione Elettorale, che sarà formata in numero di cinque Soci, con un Presidente ed un Segretario eletti in seno alla Commissione medesima. Inoltre, la stessa Assemblea costituisce i seggi elettorali, che saranno composti da un Presidente, da almeno due Scrutatori e da un Segretario eletti in seno al Seggio medesimo.
È compito della Commissione Elettorale procedere alla verifica dei Soci aventi diritto al voto. Hanno diritto al voto tutti i Soci che siano tali al 31 dicembre dell’anno precedente alla data di indizione delle elezioni, e che per tale data, siano in regola con i versamenti e che non siano receduti, dichiarati morosi, espulsi o sospesi. I Soci dichiarati morosi, espulsi o sospesi, possono ritornare a godere del diritto di voto, attivo e passivo, solamente dopo la riabilitazione decretata dal Consiglio di Amministrazione.
La Commissione Elettorale si insedia ed opera nella sede sociale a partire dalla sua costituzione e sino al termine delle operazioni elettorali.
Art. 35 – Sistema elettorale
Il sistema elettorale si basa su una lista unica che deve essere presentata alla Commissione Elettorale entro il termine improrogabile di giorni 20 precedenti la data delle elezioni.
La lista sarà libera e aperta a tutti i Soci che siano nel pieno godimento dei diritti sociali e che non siano sottoposti a provvedimenti disciplinari. Le incombenze relative alla verifica dell’esistenza di tali presupposti sono a carico della Commissione Elettorale.
La lista unica sarà composta di tre elenchi, ciascuno riferito ai tre organi sociali da eleggere (Consiglio di Amministrazione, Organo di Controllo e Collegio dei Probiviri).
La candidatura può essere proponibile solo per un organo sociale.
Le modalità attuative delle elezioni ed i dettagli sono disciplinate dall’apposito Regolamento.
Art. 36 – Principi
Il voto è personale, libero e segreto.
Art. 37 – Incompatibilità
Non potranno essere eletti e far parte dello stesso organo o di organi diversi, i Soci legati tra loro da rapporto di coniugio, vincoli di parentela entro il secondo grado compreso e di affinità di primo grado. Ove ciò dovesse accadere, sarà preferito nell’ordine, l’eletto nel collegio dei Probiviri, successivamente nel Consiglio di Amministrazione ed infine l’eletto nel Collegio Sindacale/Organo di Controllo.
Al posto dei Soci decaduti subentreranno i primi non eletti secondo le relative preferenze.
Art. 38 – Transizione Amministrativa
Sino all’insediamento della nuova amministrazione, gli affari ordinari saranno condotti da quella uscente.
Il Presidente uscente, insieme con il Consiglio di Amministrazione, entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti, dovrà provvedere al passaggio delle consegne agli organi sociali eletti e all’insediamento delle nuove cariche sociali.
TITOLO VI
Uffici e libri sociali
Art. 39 – Libri sociali
La Società deve tenere i seguenti libri redatti e custoditi secondo la vigente normativa a tutela della “privacy”:
I libri sociali sono tenuti dall’organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.
Ciascun Socio ha diritto di esaminare i libri sociali all’interno della Società, eventuale copia potrà essere rilasciata a norma di legge, inviando richiesta scritta al Presidente dell’organo interessato.
TITOLO VII
Disposizioni varie e finali – Vessillo – Festa Sociale – Scioglimento
Art. 40 – Bandiera e simbolo
La Società ha una propria bandiera che è costituita dai colori nazionali. Sullo sfondo bianco della bandiera compare il simbolo della solidarietà, cioè due mani che si stringono incorniciate da una fronda di ulivo e una di quercia.
La bandiera è conservata nella sede sociale ed esposta all’interno della sala durante lo svolgimento dell’Assemblea Generale dei Soci e durante la seduta del Consiglio di Amministrazione; viene esposta abbrunata, all’esterno della sede sociale, in segno di lutto, per il decesso di un Socio.
La bandiera viene portata ed esibita in tutte quelle circostanze in cui il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuna la partecipazione, in forma ufficiale, della Società.
Il Consiglio di Amministrazione designa un portabandiera ed un vice-portabandiera, scegliendoli fra i Soci più attivi ed assidui.
Il simbolo che contraddistingue la S.O.M.S – Pezze di Greco – E.T.S è come di seguito descritto e rappresentato in allegato A al presente statuto: di forma circolare al cui interno compare il simbolo della solidarietà, cioè due mani che si stringono incorniciate da una fronda di ulivo e una di quercia, riporta l’anno di fondazione “1927” e la denominazione di “SOCIETA’ OPE-ARTIGIANA DI MUTUO SOCCORSO – PEZZE DI GRECO – E.T.S.”
Il sopracitato simbolo deve essere riportato su tutti gli atti ufficiali del sodalizio.
Art. 41 – Presidenti Onorari – Soci Benemeriti
I Presidenti che si distinguono per eccezionali ed esclusivi meriti nel campo della mutualità, del lavoro, della cultura, della scienza, della religione, delle iniziative sociali ed economiche, possono essere proclamati Presidenti Onorari della Società.
La proclamazione avviene per acclamazione dell’Assemblea, su proposta del Presidente della Società, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
I Presidenti Onorari non sono tenuti al pagamento del contributo annuale e mantengono tutti i privilegi.
I Soci e i cittadini, italiani e stranieri, che con opere di ingegno, con atti di liberalità, con attività disinteressata, abbiano contribuito in maniera straordinaria al progresso materiale e spirituale del sodalizio, possono essere proclamati Soci Benemeriti.
La proclamazione avviene per acclamazione dell’Assemblea, su proposta del Presidente della Società, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
I Soci che vengono proclamati Soci benemeriti non sono tenuti al pagamento del contributo annuale e mantengono tutti i privilegi.
I cittadini nominati Soci Benemeriti non sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione e contributo annuale, possono godere di tutti i privilegi e diritti di cui godono i Soci ordinari, eccezion fatta per la partecipazione attiva e passiva alle elezioni degli organi amministrativi e non usufruiscono delle onoranze funebri e il ricovero, dopo il decesso, nella Cappella Gentilizia.
Art. 42 – Festa di San Giuseppe, celebrazioni
La Società celebra la festa di San Giuseppe, suo Patrono, nel mese di marzo, con una funzione religiosa.
Tutti i Soci hanno il dovere morale di partecipare al corteo ed alla relativa funzione religiosa che si terranno nel giorno della commemorazione dei morti (novembre) e di San Giuseppe (marzo) nel rispetto delle proprie convinzioni religiose.
Art. 43 – Scioglimento
Se il numero dei Soci regolarmente iscritti dovesse diventare insufficiente per lo svolgimento dell’attività istituzionale, decorso un periodo di sei mesi, la Società si intenderà sciolta.
Verificandosi questa circostanza, l’intero patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo della Camera di Commercio dove risulta iscritto il sodalizio o dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore qualora si ravvisa la necessità, ad altra società di mutuo soccorso o ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato, secondo le indicazioni deliberate dall’Assemblea, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 44 – Clausola finale
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa espresso rinvio alle leggi e alle norme che regolamentano il Terzo Settore e alla Legge 15-4- 1886 n. 3818 e successive
modificazioni ed integrazioni che regolano le Società di Mutuo Soccorso, nonché alle norme del Codice Civile.
Art. 45 – Disposizioni transitorie
2.Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla redazione delle bozze dei Regolamentiprevisti dal presente Statuto; esse dovranno essere presentate per l’approvazione allaprima Assemblea Ordinaria utile.
Art. 46 – Norma finale
TITOLO VIII
Norma finale
Il presente statuto entrerà in vigore dopo gg. 15 dalla approvazione dell’Assemblea.